L’Osservatore Lametino – Informazione, Cultura, Territorio. Progetto culturale e informativo indipendente curato da Francesco Costanzo.

L'Osservatore Lametino

Progetto culturale e informativo indipendente curato da Francesco Costanzo

LA SOVRANITÀ ASSENTE E LA RESPONSABILITÀ NECESSARIA: L’ACCORDO BBNJ COME RIFONDAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE

I. Il paradosso giuridico dell'oceano aperto

L'ordinamento giuridico internazionale ha costruito, nel corso di quasi quattro secoli, un'architettura concettuale attorno a un'idea apparentemente semplice: esistono spazi che, per la loro natura intrinseca, non possono essere oggetto di appropriazione esclusiva. Il mare aperto — quella distesa che si estende oltre il limite delle acque sotto giurisdizione nazionale — incarna questa intuizione con una forza che nessuna altra porzione del pianeta possiede. Non si tratta di un vuoto giuridico, né di una zona franca sottratta alla regolazione umana. Si tratta, piuttosto, di uno spazio nel quale il diritto si manifesta in una forma peculiare: non come espressione di una sovranità territoriale, bensì come sistema di relazioni tra soggetti che condividono un interesse senza possedere un titolo.

La categoria dell'alto mare, come è stata progressivamente elaborata dalla tradizione grotiana fino alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, risponde a una logica che ha accompagnato l'espansione del commercio marittimo, la formazione delle reti di comunicazione globali e la costruzione dell'economia mondiale. La libertà di navigazione, la libertà di pesca nei limiti delle regolamentazioni applicabili, la libertà di ricerca scientifica e la libertà di posare cavi e condotte sottomarine costituiscono il nucleo di un regime che ha garantito per decenni una relativa stabilità nelle relazioni marittime internazionali.

Tuttavia, questa stabilità si fondava su una condizione storica che il XXI secolo ha radicalmente trasformato. Quando i principi fondamentali del diritto del mare moderno vennero formulati, la capacità tecnologica di incidere sugli ecosistemi oceanici era limitata dalla fisica degli strumenti disponibili. Le profondità abissali erano inaccessibili, la conoscenza della biodiversità marina era frammentaria, e le attività economiche che potevano esercitare un impatto significativo sugli spazi extra-giurisdizionali erano relativamente circoscritte. Oggi, la situazione è mutata in modo irreversibile. Navi oceanografiche equipaggiate con sistemi di campionamento a pressioni estreme raggiungono fondali che fino a pochi decenni fa appartenevano esclusivamente all'immaginazione scientifica. Tecnologie di sequenziamento genetico permettono di decodificare il patrimonio biologico di organismi adattati a condizioni estreme. Sistemi satellitari di osservazione terrestre e reti di identificazione automatica delle navi consentono un monitoraggio continuo delle attività marittime su scala planetaria.

Questa trasformazione tecnologica ha reso evidente una contraddizione che era già implicita nel principio della libertà, ma che era rimasta latente finché le capacità operative degli Stati erano sufficientemente omogenee. La libertà giuridica di accesso a una risorsa non implica la capacità materiale di esercitarla. Quando le dotazioni scientifiche, le infrastrutture di ricerca e i capitali necessari per operare in ambienti estremi risultano distribuiti in modo profondamente asimmetrico, il principio dell'accesso aperto si traduce, nella prassi, in una concentrazione dei benefici nelle mani di chi possiede gli strumenti per trasformare la possibilità formale in risultato concreto.

È all'interno di questa tensione — tra l'eguaglianza giuridica formale e la disuguaglianza sostanziale delle capacità operative — che matura l'Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree oltre la giurisdizione nazionale, noto con l'acronimo BBNJ. Il suo ingresso in vigore, avvenuto il 17 gennaio 2026 dopo il raggiungimento della sessantesima ratifica, non rappresenta un atto di rottura con l'ordinamento esistente, ma piuttosto un tentativo di colmare lacune sistemiche che si erano accumulate nel corso di decenni di evoluzione tecnologica e di crescente pressione antropica sugli ecosistemi oceanici.

II. La struttura normativa dell'accordo: un sistema integrato di quattro pilastri

L'Accordo BBNJ, adottato il 19 giugno 2023 al termine di un processo negoziale che si è protratto per quasi vent'anni — dalle prime discussioni informali in seno all'Ad Hoc Open-ended Informal Working Group fino alla Conferenza intergovernativa conclusiva — si configura come il terzo accordo di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dopo l'Accordo del 1994 sulla Parte XI e l'Accordo del 1995 sugli stock ittici transzonali e fortemente migratori. La sua struttura si articola attorno a quattro ambiti tematici che, presi singolarmente, avrebbero potuto essere affrontati attraverso strumenti settoriali separati, ma che l'accordo concepisce come un sistema organico nel quale ogni elemento condiziona e rafforza gli altri.

Il primo pilastro riguarda le risorse genetiche marine delle aree oltre la giurisdizione nazionale e la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Questo ambito introduce nel diritto internazionale del mare una problematica che appartiene simultaneamente alla bioetica, all'economia della conoscenza e alla teoria della giustizia distributiva. Gli organismi che popolano gli ambienti oceanici profondi — dalle comunità chemiosintetiche associate alle sorgenti idrotermali agli organismi delle zone mesopelagiche e batipelagiche — hanno sviluppato, attraverso processi evolutivi che operano in condizioni di pressione, temperatura e disponibilità luminosa radicalmente diverse da quelle terrestri, adattamenti biochimici di straordinario interesse applicativo. Enzimi termostabili, molecole con attività antitumorale, biopolimeri con proprietà meccaniche inedite: il potenziale derivante dalla biodiversità marina profonda rappresenta una frontiera della ricerca biotecnologica che le principali economie industrializzate stanno esplorando con investimenti crescenti.

La questione cruciale non riguarda l'esistenza di questo potenziale, bensì la distribuzione dei benefici che ne derivano. L'accesso formale alle risorse genetiche marine è garantito a tutti gli Stati in virtù del principio della libertà dei mari. La loro effettiva utilizzazione, tuttavia, richiede una catena di capacità — dalla spedizione oceanografica alla conservazione dei campioni, dal sequenziamento genomico allo sviluppo di applicazioni industriali — che soltanto un numero limitato di soggetti possiede. Il trattato affronta questa asimmetria attraverso obblighi di condivisione dei benefici che comprendono non soltanto i vantaggi monetari diretti, ma anche il trasferimento di tecnologie, la formazione di personale scientifico e, elemento di particolare innovazione, la messa a disposizione delle informazioni relative alle sequenze digitali (Digital Sequence Information, DSI). Quest'ultimo aspetto riflette una consapevolezza che il diritto internazionale aveva finora faticato a incorporare: nell'era della bioinformatica, il valore economico di una risorsa genetica può essere interamente veicolato da un file digitale, rendendo obsoleta la distinzione tradizionale tra accesso fisico al campione biologico e accesso all'informazione che esso contiene.

Il secondo pilastro concerne gli strumenti basati sulla zona, con particolare riferimento alle aree marine protette. La possibilità di designare zone di protezione in acque internazionali rappresenta una novità di grande portata, poiché colma una lacuna che per decenni ha impedito alla comunità internazionale di istituire forme di tutela spaziale in porzioni di oceano nelle quali la pressione antropica — dalla pesca d'altura all'inquinamento da plastiche, dal traffico marittimo alle attività estrattive — esercita effetti cumulativi di crescente gravità. Tuttavia, come l'esperienza delle aree marine protette in acque nazionali dimostra con chiarezza, la designazione formale di un perimetro geografico non produce automaticamente effetti conservazionistici. La protezione effettiva richiede un apparato di monitoraggio, sorveglianza e enforcement che, in assenza di una sovranità territoriale esclusiva, deve essere costruito attraverso meccanismi di cooperazione multilaterale e di condivisione delle capacità di osservazione.

Il terzo pilastro riguarda le valutazioni di impatto ambientale. L'accordo stabilisce che le attività previste nelle aree oltre la giurisdizione nazionale che possono produrre effetti significativi sull'ambiente marino devono essere sottoposte a una valutazione preventiva, secondo procedure che l'Accordo stesso definisce e che la Conferenza delle Parti sarà chiamata a specificare ulteriormente. Questo meccanismo introduce un principio di prevenzione strutturale che si sovrappone — e in alcuni casi si interseca — con le valutazioni ambientali già previste dalla Parte XII della Convenzione di Montego Bay e dalle normative settoriali delle organizzazioni competenti per specifiche attività.

Il quarto pilastro concerne il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologie marine. Questo ambito, che attraversa trasversalmente tutti gli altri, riconosce che l'efficacia dell'intero sistema dipende dalla capacità degli Stati — in particolare degli Stati in via di sviluppo e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo — di partecipare effettivamente ai processi decisionali, di contribuire alla produzione di conoscenza scientifica e di esercitare forme di vigilanza sulle attività condotte nelle aree di loro interesse. Senza un investimento sistematico in questo ambito, gli altri tre pilastri rischiano di funzionare come un regime che beneficia prevalentemente coloro che già dispongono delle risorse per accedervi.

III. La sfida dell'architettura istituzionale: coordinamento senza gerarchia

Uno degli aspetti più delicati dell'implementazione dell'Accordo BBNJ riguarda il rapporto con l'ecosistema istituzionale preesistente della governance oceanica. Il diritto internazionale del mare non opera in un vuoto organizzativo: al contrario, il trasporto marittimo internazionale è regolato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), la gestione degli stock ittici nelle acque internazionali è affidata a un mosaico di organizzazioni regionali di gestione della pesca (RFMOs), le attività minerarie nei fondali marini profondi rientrano nella competenza dell'Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA), e la Convenzione di Montego Bay stessa stabilisce obblighi generali di protezione e preservazione dell'ambiente marino.

L'Accordo BBNJ si inserisce in questo panorama con una scelta istituzionale significativa: non rivendica una competenza esclusiva né una posizione di gerarchia rispetto agli altri strumenti. Il suo preambolo e le sue disposizioni operative affermano espressamente che l'accordo deve essere interpretato e applicato in modo da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti dalla Convenzione e da altri strumenti internazionali compatibili. Si tratta di una scelta che riflette, al tempo stesso, una necessità politica — l'impossibilità di ottenere il consenso per un meccanismo di supremazia — e una consapevolezza teorica: in un ordinamento decentralizzato come quello internazionale, la legittimità di un nuovo strumento dipende dalla sua capacità di integrarsi nel tessuto normativo esistente senza generare conflitti di competenza paralizzanti.

La sfida, tuttavia, è tutt'altro che risolta. Il coordinamento tra organismi che operano su basi geografiche diverse (le RFMOs sono organizzate per bacini o aree di pesca), su basi funzionali diverse (l'IMO disciplina la sicurezza della navigazione e la prevenzione dell'inquinamento da navi), e su basi tematiche diverse (l'ISA governa i minerali dei fondali) richiede meccanismi di consultazione, scambio di informazioni e, in alcuni casi, di armonizzazione delle decisioni. L'Organizzazione Marittima Internazionale ha già segnalato, in sede di dibattito sulla protezione dell'ambiente marino, la necessità di un coordinamento strutturato con il nuovo regime BBNJ, riconoscendo implicitamente che la frammentazione delle competenze può produrre zone grigie nelle quali le attività umane sfuggono a qualsiasi forma di valutazione ambientale.

La prima Conferenza delle Parti, prevista dall'11 al 22 gennaio 2027 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dovrà affrontare proprio questo nodo: definire le modalità operative attraverso le quali il nuovo sistema si relazionerà con le istituzioni esistenti, stabilire le procedure di notifica e consultazione reciproca, e creare i meccanismi di finanziamento che consentano al trattato di funzionare al di là delle dichiarazioni di principio.

IV. Il principio di precauzione come criterio decisionale in condizioni di incertezza radicale

La protezione della biodiversità marina nelle aree extra-giurisdizionali si confronta con una difficoltà epistemica che la distingue dalla maggior parte delle altre applicazioni del diritto ambientale internazionale. Gli ecosistemi oceanici profondi — quelli che abitano le pianure abissali, le dorsali medio-oceaniche, le fosse hadali e gli ambienti associati alle sorgenti idrotermali — restano, per larga parte, sistemi nei quali la conoscenza scientifica di base è ancora incompleta. Nuove specie vengono scoperte con regolarità; le interazioni trofiche e i processi biogeochimici che regolano questi sistemi sono compresi solo in modo parziale; la resilienza di comunità biologiche adattate a condizioni di stabilità evolutiva prolungata di fronte a perturbazioni rapide è sostanzialmente ignota.

In questo contesto, il principio di precauzione — che l'Accordo BBNJ richiama espressamente tra i propri principi guida — assume una funzione che trascende la sua formulazione tradizionale. Non si tratta semplicemente di applicare una regola di comportamento in condizioni di incertezza scientifica, come avviene in ambiti nei quali la conoscenza è incompleta ma il quadro generale è noto. Si tratta di decidere in condizioni di ignoranza strutturale: non sappiamo con precisione cosa stiamo proteggendo, quali sono le soglie di tolleranza degli ecosistemi che intendiamo tutelare, e quali saranno le conseguenze a lungo termine delle attività che autorizziamo oggi su sistemi che non abbiamo ancora finito di descrivere.

La precauzione, così intesa, non equivale a un divieto generalizzato. Sarebbe un'interpretazione che paralizzerebbe tanto la ricerca scientifica quanto le attività economiche legittime. Essa implica piuttosto un obbligo di proporzionalità nelle decisioni: le misure adottate devono essere commisurate al grado di incertezza, motivate in modo trasparente, soggette a revisione periodica alla luce dei progressi della conoscenza, e accompagnate da un onere della prova che grava su chi propone l'attività anziché su chi ne contesta la compatibilità ambientale.

V. La dimensione intergenerazionale e il problema della rappresentanza

Un aspetto che attraversa l'intero impianto dell'Accordo BBNJ, pur non essendo tematizzato in modo esplicito nelle sue disposizioni operative, riguarda la dimensione temporale della responsabilità. Gli ecosistemi marini profondi operano su scale temporali che eccedono radicalmente quelle dei cicli politici ed economici contemporanei. Un nucleo ferromanganeseico di pochi centimetri, che si forma nelle pianure abissali, richiede milioni di anni per accumularsi. Una comunità biologica associata a una sorgente idrotermale, una volta distrutta, può richiedere tempi di recupero molto lunghi e variabili, difficili da prevedere. La biodiversità di una montagna sottomarina, una volta eradicata da un'attività estrattiva, non è recuperabile su nessuna scala temporale rilevante per le istituzioni umane.

Questa asimmetria tra la temporalità dei processi ecologici e quella dei processi decisionali introduce un problema di rappresentanza che il diritto internazionale non ha ancora risolto in modo soddisfacente. Le generazioni future non partecipano ai negoziati, non votano nelle Conferenze delle Parti, non dispongono di strumenti per far valere i propri interessi nelle sedi decisionali. Il principio delle generazioni future, pur richiamato nel preambolo dell'Accordo e nella Convenzione di Montego Bay, resta una formula che esprime un'intenzione etica senza disporre di un meccanismo giuridico di attuazione.

La protezione dell'oceano profondo, in questa prospettiva, assume il carattere di un atto fiduciario: le generazioni attuali agiscono come custodi di un patrimonio che non appartiene a loro in modo esclusivo, e che hanno l'obbligo di trasmettere in condizioni non degradate a chi verrà dopo. Questo obbligo non può essere fondato sulla reciprocità — le generazioni future non possono ricambiare — né sulla coercizione — non possono far valere le proprie ragioni. Esso può essere fondato soltanto su una concezione della giustizia che trascenda il contratto sociale tra soggetti coevi, e che riconosca una responsabilità unidirezionale verso chi non ha voce.

VI. L'oceano come banco di prova del multilateralismo del XXI secolo

L'Accordo BBNJ trascende, per la sua struttura e per le questioni che solleva, la dimensione della convenzione ambientale. Esso costituisce un esperimento istituzionale che mette alla prova la capacità del diritto internazionale di evolvere oltre il paradigma westfaliano della sovranità territoriale senza approdare a un governo sovranazionale centralizzato. La domanda che il trattato pone — implicitamente ma in modo ineludibile — è se sia possibile costruire forme efficaci di responsabilità collettiva in assenza di un'autorità gerarchica, di un monopolio della coercizione e di un demos che legittimi l'esercizio del potere.

La risposta che l'accordo propone è prudente ma non banale: la governance degli spazi globali può essere costruita attraverso la convergenza progressiva di pratiche, la trasparenza informativa, la condivisione delle capacità e la creazione di vincoli reputazionali che rendono costoso, per gli Stati, il comportamento opportunistico. Si tratta di un modello che si colloca tra l'anarchia e il Leviatano, e che si fonda su un'ipotesi empirica: che la ripetizione delle interazioni, la visibilità delle condotte e l'interdipendenza funzionale rendano la cooperazione un equilibrio stabile anche in assenza di un sovrano.

La riuscita di questo esperimento non è garantita. L'esperienza delle convenzioni ambientali internazionali suggerisce che la distanza tra l'adozione formale di un trattato e la sua effettiva capacità di modificare i comportamenti può essere ampia e persistente. La ratifica esprime un consenso giuridico; l'attuazione richiede risorse, volontà politica, capacità amministrativa e, soprattutto, la disponibilità a subordinare interessi particolari di breve periodo a obiettivi collettivi di lungo periodo. Il primo anno di vigenza dell'accordo — il 2026 — ha già prodotto i primi segnali di attivazione delle procedure: le Nazioni Unite hanno registrato notifiche preliminari relative alla raccolta di risorse genetiche marine, tra cui una comunicazione del 13 ottobre 2026. Si tratta di un dato significativo, che testimonia l'avvio dell'utilizzazione delle procedure previste dal nuovo quadro giuridico, ma che non deve essere interpretato come prova di un funzionamento già compiuto del sistema.

La Conferenza delle Parti del gennaio 2027 rappresenterà il primo vero banco di prova: in quella sede, gli Stati dovranno tradurre le disposizioni dell'accordo in regole procedurali, stabilire i meccanismi di finanziamento, definire le modalità di composizione degli organi sussidiari e delineare i rapporti con le organizzazioni esistenti. La qualità di quel lavoro — la sua capacità di produrre un sistema coerente, finanziato e operativo — costituirà l'indicatore più significativo della traiettoria del trattato nei suoi primi anni di vita.

VII. Conclusione: oltre la libertà, verso la responsabilità

Il principio della libertà dei mari non è stato abrogato dall'Accordo BBNJ, e non sarebbe realistico né auspicabile che lo fosse. La libertà di navigazione, la libertà di ricerca scientifica e la libertà di utilizzo delle risorse marine restano pilastri dell'ordinamento marittimo internazionale e condizioni indispensabili del funzionamento dell'economia globale. Ciò che l'accordo introduce è una reinterpretazione del contenuto di quella libertà: non più intesa come assenza di vincoli, ma come esercizio di una facoltà che porta con sé obblighi di diligenza, di prevenzione e di solidarietà.

La formula che sintetizza questa evoluzione è semplice nella sua enunciazione, ma densa di conseguenze: l'assenza di un proprietario non implica l'assenza di un responsabile. Anzi, quanto più una risorsa è condivisa e sottratta all'appropriazione esclusiva, tanto più diventa necessario che la responsabilità della sua conservazione sia costruita artificialmente — attraverso regole, istituzioni, procedure e risorse — perché non emerge spontaneamente dalla struttura dei diritti di proprietà.

Il mare senza padroni, in questa prospettiva, non è uno spazio privo di ordine. È uno spazio nel quale l'ordine deve essere deliberatamente prodotto, perché non esiste un soggetto che, in virtù del proprio titolo di proprietà, abbia un interesse privato a mantenerlo. La riuscita di questo progetto — la capacità della comunità internazionale di trasformare l'interdipendenza ecologica in cooperazione giuridicamente strutturata — non determinerà soltanto il futuro degli ecosistemi oceanici. Costituirà una misura della maturità istituzionale dell'umanità di fronte alla sfida che definirà il XXI secolo: governare il comune senza possederlo, proteggere il futuro senza rappresentarlo, e condividere la conoscenza senza concentrarla.

Riferimento documentario: Nazioni Unite, Accordo BBNJ; prima Conferenza delle Parti, 11–22 gennaio 2027.

Fotografia in evidenza: La nave oceanografica Alucia: immagine illustrativa della ricerca marina, non delle attività BBNJ.. Foto: Alex O’Neal / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0. Immagine illustrativa; nessuna modifica apportata al file sorgente.

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