Materia, lavoro e la fine dell'illusione della sostituzione nell'economia contemporanea
I. Una domanda resa impensabile
Vi è una domanda che la cultura industriale del Novecento ha reso quasi impensabile, e che il diritto contemporaneo tenta faticosamente di riformulare: ciò che non funziona può tornare a funzionare? La domanda sembra banale nella sua formulazione, eppure la sua apparente semplicità nasconde una densità concettuale straordinaria. Essa presuppone che la riparazione sia un'opzione reale, che il mondo materiale sia accessibile alla comprensione e alla manipolazione umana, che il valore di un oggetto non si esaurisca nell'istante del suo acquisto, e che la relazione tra un essere umano e una cosa possa essere qualcosa di diverso da un rapporto di consumo istantaneo.
Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre ed entrato in vigore il 22 ottobre — che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva europea sul diritto alla riparazione, risponde a questa domanda in termini giuridici. Ma la sua portata trascende il diritto dei consumatori. Esso costituisce il segnale normativo di una crisi di paradigma: la crisi della concezione lineare del progresso economico, fondata sulla sostituzione continua come meccanismo di crescita, e la sua progressiva sostituzione con una concezione nella quale la durata, la manutenzione e la conoscenza tecnica assumono un valore economico e culturale che il mercato, lasciato a sé stesso, non produce spontaneamente.
Per comprendere questa trasformazione è necessario ricostruire il percorso che ha condotto le società industriali alla condizione attuale, perché solo la consapevolezza della genesi storica del problema consente di evitarne due interpretazioni opposte e ugualmente fuorvianti: quella nostalgica, che vede nella riparazione il recupero di un mondo perduto, e quella tecnocratica, che la riduce a un meccanismo di efficienza delle risorse. La realtà è più complessa di entrambe.
II. La riparazione come condizione originaria e la sua dissoluzione
La riparazione non è stata, per la maggior parte della storia umana, un'attività marginale o nostalgica. È stata una componente strutturale della vita economica. Gli oggetti — utensili, tessuti, mobili, veicoli, apparecchi — venivano concepiti come entità dotate di una storia: nascevano, venivano utilizzati, si guastavano, venivano riparati, e solo dopo un ciclo prolungato uscivano dall'uso. La manutenzione era un costo prevedibile, la riparazione un'attività economica consolidata, e la conoscenza del funzionamento dei beni una competenza diffusa.
Questa condizione non derivava da una scelta culturale in favore della parsimonia, ma da una struttura economica nella quale il rapporto tra il costo di produzione di un bene e il reddito disponibile rendeva la sostituzione un'opzione proibitiva. Quando un oggetto rappresenta una quota significativa del reddito di una famiglia, la sua manutenzione diventa una necessità economica prima che una virtù morale. La riparazione era, in questo senso, il prodotto di una scarsità — e proprio per questo era accompagnata da una conoscenza diffusa, perché la necessità di riparare imponeva la trasmissione delle competenze tecniche attraverso l'apprendistato, la pratica domestica, il sapere artigiano.
La produzione industriale di massa ha modificato radicalmente questa condizione, e lo ha fatto attraverso tre meccanismi che si sono intrecciati nel corso del Novecento.
Il primo è di natura economica: la riduzione dei costi unitari, resa possibile dalle economie di scala, ha progressivamente avvicinato il prezzo di un bene nuovo al costo della sua riparazione. Quando riparare un oggetto costa quanto comprarne uno nuovo — o quando la differenza è percepita come troppo piccola per giustificare l'inconveniente dell'attesa e dell'incertezza — la sostituzione diventa la scelta economicamente razionale.
Il secondo è di natura tecnologica: la crescente complessità dei prodotti ha reso sempre più difficile l'intervento diretto da parte dell'utilizzatore. Un orologio meccanico poteva essere riparato da un artigiano con strumenti semplici; un orologio elettronico richiede diagnostica informatica, componenti miniaturizzati e protocolli proprietari. La conoscenza tecnica si è progressivamente concentrata presso il produttore, creando una dipendenza strutturale del consumatore dall'assistenza autorizzata. La stessa miniaturizzazione che ha reso i dispositivi più potenti e accessibili li ha anche resi meno accessibili alla comprensione e alla manipolazione umana.
Il terzo è di natura culturale e commerciale: il mercato ha costruito, nel corso del Novecento, un sistema di significati nel quale il nuovo era associato al progresso, alla modernità, al successo sociale, e il riparato era associato all'arretratezza, all'economia forzata, alla povertà. Questa codificazione simbolica non era naturale: era una costruzione commerciale che serviva a mantenere elevata la domanda di sostituzione. Ma ha prodotto effetti culturali profondi, radicandosi nelle pratiche quotidiane e nelle rappresentazioni collettive fino a diventare, per diverse generazioni, una seconda natura.
È importante sottolineare che questa trasformazione non può essere interpretata esclusivamente come una manipolazione o come una perdita. La produzione industriale ha consentito a una parte molto ampia della popolazione di accedere a beni precedentemente costosi o difficilmente disponibili, migliorando la qualità della vita, la sicurezza, l'efficienza energetica e le prestazioni. Numerosi prodotti contemporanei offrono livelli di funzionalità e di affidabilità che le generazioni precedenti non avrebbero potuto immaginare. Sarebbe intellettualmente disonesto descrivere l'intera evoluzione industriale come una caduta. Il problema non è la produzione industriale in sé, ma la combinazione di costi decrescenti, complessità crescente e codificazione simbolica che ha reso la sostituzione la scelta di default, indipendentemente dalla sua reale necessità.
III. L'architettura normativa: due regimi, due logiche
La nuova disciplina interviene su questa stratificazione di fattori economici, tecnologici e culturali. Non lo fa attraverso un divieto — non vieta la sostituzione, non impone la riparazione come obbligo morale — ma attraverso la modifica degli incentivi. È un approccio che riflette una comprensione sofisticata del comportamento economico: le persone non agiscono nel vuoto, ma all'interno di strutture di scelta che rendono alcune opzioni più accessibili di altre. Se la riparazione è resa difficile dalla mancanza di ricambi, dall'assenza di informazioni tecniche, dall'ostacolo di barriere software o dalla paura che un bene riparato si guasti nuovamente senza tutela, allora la sostituzione diventa la scelta razionale anche quando sarebbe tecnicamente possibile riparare.
La comprensione corretta della riforma richiede di evitare una semplificazione che ne distorcerebbe il significato: non è stato introdotto un diritto illimitato alla riparazione gratuita di qualsiasi prodotto. La disciplina distingue due regimi giuridici differenti, con condizioni, tempistiche e logiche non sovrapponibili.
Il primo regime riguarda la conformità del bene. Quando un bene presenta un difetto di conformità — non corrisponde a quanto pattuito, non è idoneo all'uso, non possiede le qualità promesse — il consumatore ha diritto a rimedi che includono la riparazione o la sostituzione, nell'ambito della responsabilità del venditore. Qui la riparazione è un rimedio per un inadempimento contrattuale.
Il secondo regime riguarda la riparabilità al di fuori della garanzia. Al di là del periodo di responsabilità per difetti di conformità, il fabbricante è tenuto a riparare determinati beni per i quali la normativa europea ha stabilito specifiche di riparabilità. Qui la riparazione non è un rimedio contrattuale, ma un obbligo di servizio post-vendita che mira a prolungare la vita utile del bene.
Questa distinzione è cruciale, e la sua chiarezza è una condizione dell'effettivo esercizio dei diritti: un consumatore che confonda i due regimi può nutrire aspettative che la legge non soddisfa, con il risultato di una frustrazione che indebolisce la fiducia nella riforma stessa.
IV. L'estensione della garanzia: un meccanismo di architettura delle scelte
Uno degli aspetti più raffinati della riforma riguarda l'estensione del periodo di responsabilità del venditore quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un difetto di conformità. Il nuovo articolo 133 del Codice del consumo prevede, nelle condizioni stabilite dalla legge, un'estensione di dodici mesi, applicabile una volta. Il venditore deve inoltre informare il consumatore della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell'eventuale estensione del periodo di responsabilità.
Dal punto di vista della teoria economica del diritto, questo intervento agisce sulla struttura delle aspettative. Un consumatore razionale valuta le alternative disponibili considerando non solo i costi immediati ma anche i rischi futuri. Se teme che un bene riparato possa guastarsi nuovamente senza possibilità di ricorso, preferirà la sostituzione anche quando la riparazione sarebbe tecnicamente adeguata ed economicamente efficiente. L'estensione della garanzia riduce questo rischio percepito, rendendo la riparazione più attraente.
È un meccanismo che appartiene a quella che la letteratura anglosassone chiama nudge theory — la teoria della spinta gentile — ma con una differenza significativa: non si limita a orientare la scelta attraverso la presentazione delle opzioni, ma modifica le condizioni materiali della scelta stessa, aggiungendo una tutela reale. L'obbligo informativo, inoltre, mira a correggere un'asimmetria informativa: spesso i consumatori non conoscono i propri diritti o non vengono adeguatamente informati dalle imprese. La trasparenza diventa uno strumento di empowerment.
Tuttavia, la disciplina mantiene limiti e condizioni che vanno rispettati nell'analisi. La possibilità di scegliere un rimedio deve essere valutata secondo le regole generali del Codice del Consumo, comprese quelle relative all'impossibilità oggettiva o alla sproporzione dei costi. Se la riparazione è tecnicamente impossibile o richiede costi eccessivi rispetto al valore del bene o rispetto alla sostituzione, il venditore può legittimamente orientare verso la sostituzione. La riparazione non diventa quindi un obbligo assoluto ma un diritto condizionato. La precisione analitica impone di non trasformare un diritto condizionato in un diritto assoluto, perché le aspettative infondate, quando deluse, producono un effetto di delegittimazione che può essere più dannoso dell'assenza stessa della norma.
V. Gli obblighi del fabbricante e la libertà economica dei ricambi
La parte più innovativa della riforma riguarda gli obblighi posti a carico dei fabbricanti al di fuori della responsabilità ordinaria del venditore. Il nuovo articolo 127-quinquies stabilisce che, su richiesta del consumatore, il fabbricante deve riparare i beni per i quali la normativa europea prevede specifiche di riparabilità, nei limiti di tali disposizioni. L'obbligo non opera quando la riparazione è impossibile; la riparazione deve essere eseguita gratuitamente o a un prezzo ragionevole, entro un periodo di tempo ragionevole; il fabbricante può affidare l'intervento a soggetti terzi.
Questo obbligo si articola in componenti che affrontano ciascuna una diversa causa di irreparabilità. La disponibilità delle parti di ricambio risponde alla difficoltà materiale: un prodotto può essere tecnicamente riparabile, ma se non esistono ricambi disponibili, diventa di fatto un rifiuto. L'accesso alle informazioni tecniche — manuali, schemi, software diagnostici — risponde alla difficoltà conoscitiva: senza le informazioni necessarie, anche un tecnico competente non può intervenire. Il divieto di clausole contrattuali e di tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione — con eccezioni giustificate da fattori legittimi e oggettivi, compresa la protezione della proprietà intellettuale e la sicurezza dei prodotti — risponde alla difficoltà strutturale: la possibilità di rendere tecnicamente impraticabile un intervento che sarebbe altrimenti possibile.
La norma tutela inoltre, nel rispetto delle norme applicabili, l'utilizzazione di ricambi originali, compatibili, di seconda mano o ottenuti mediante stampa tridimensionale da parte dei riparatori indipendenti. Questa disposizione promuove la concorrenza nel mercato dei ricambi e riduce la dipendenza del consumatore dal produttore originale.
Qui la questione trascende il diritto dei consumatori e investe il diritto della concorrenza e la teoria del potere economico. Nelle economie contemporanee il controllo delle conoscenze e delle tecnologie rappresenta una delle principali fonti di potere. Quando l'accesso ai ricambi, ai software diagnostici o alle informazioni tecniche risulta fortemente limitato, la possibilità di effettuare riparazioni indipendenti si riduce drasticamente, e il produttore detiene un potere di mercato che si estende ben oltre il momento della vendita: può fissare i prezzi dell'assistenza senza pressione competitiva, può decidere unilateralmente quando un prodotto diventa economicamente obsoleto — non perché tecnicamente irrimediabile, ma perché i ricambi non sono più disponibili — e può condizionare le scelte dei consumatori attraverso la progettazione stessa del bene.
La normativa introduce un contrappeso a questa dinamica, riconoscendo che la libertà del produttore di progettare come ritiene non può tradursi nella soppressione sistematica della possibilità di manutenzione. Ma il bilanciamento è delicato: la protezione della proprietà intellettuale e la tutela della sicurezza dei prodotti — un dispositivo mal riparato può rappresentare un rischio per l'incolumità — sono interessi giuridicamente rilevanti che non possono essere sacrificati indiscriminatamente. Il problema consiste nell'impedire che tali esigenze vengano utilizzate in maniera sproporzionata per limitare la concorrenza e rendere impraticabile la riparazione. Una disciplina equilibrata deve proteggere contemporaneamente la sicurezza dei prodotti, la libertà economica e i diritti dei consumatori.
VI. La riparazione come professione e come capitale umano
Una delle conseguenze meno discusse della nuova disciplina riguarda il mercato del lavoro. Nell'immaginario collettivo la riparazione viene frequentemente associata a professioni tradizionali o artigianali. Sebbene tale dimensione rimanga importante, la realtà contemporanea appare molto più complessa.
Riparare un dispositivo elettronico moderno richiede competenze avanzate in materia di informatica, elettronica, diagnostica e sicurezza. Analogamente, la manutenzione di impianti energetici, apparecchiature industriali o sistemi intelligenti presuppone livelli elevati di specializzazione. Un tecnico riparatore deve possedere competenze diagnostiche — la capacità di individuare la causa di un guasto distinguendo tra sintomi e cause profonde — conoscenze tecniche, abilità manuali, competenze digitali e capacità relazionali per comunicare con il cliente.
La riparazione non deve quindi essere rappresentata esclusivamente come il recupero nostalgico di mestieri antichi. Può e deve costituire un settore di attività tecnologicamente avanzato. In una fase storica nella quale numerose professioni vengono trasformate dall'automazione e dalla digitalizzazione, la manutenzione avanzata potrebbe rappresentare uno degli ambiti più dinamici per la creazione di occupazione qualificata — un'occupazione che, a differenza di molte mansioni ripetitive, resiste alla sostituzione algoritmica proprio perché richiede giudizio diagnostico, destrezza manuale e adattamento a contesti imprevedibili.
La possibilità di sviluppare un'economia della riparazione dipenderà anche dalla disponibilità di percorsi formativi adeguati. Le piccole imprese artigiane, i laboratori specializzati e i servizi tecnici possono svolgere un ruolo importante, ma devono poter operare in condizioni economiche sostenibili. La disponibilità dei ricambi, l'accesso alle informazioni tecniche, la possibilità di organizzare interventi efficienti e la formazione continua influenzano direttamente la competitività delle attività indipendenti. Il diritto alla riparazione non riguarda quindi soltanto il consumatore finale: può modificare il rapporto tra grandi produttori e imprese di servizio, ampliando lo spazio economico delle attività specializzate. Ma questo risultato non è garantito automaticamente: la crescita del settore dipenderà dalla domanda effettiva, dai costi relativi di riparazione e sostituzione, dalla capacità di costruire servizi affidabili e dalla qualità della regolazione pubblica.
VII. La riparazione come pratica educativa e la conoscenza manuale
Al di là degli aspetti giuridici ed economici, la nuova disciplina possiede una dimensione culturale profonda. Essa interroga il rapporto tra gli esseri umani e gli oggetti materiali, tra uso e conoscenza, tra novità e durata.
Riparare significa comprendere il funzionamento di un oggetto. Richiede di superare il rapporto puramente esterno tra utilizzatore e prodotto. Un bene non viene considerato soltanto attraverso le prestazioni che offre: diventa un insieme di componenti, relazioni tecniche e processi che possono essere osservati e modificati. Questa forma di conoscenza è particolarmente significativa in una società nella quale molti dispositivi vengono utilizzati quotidianamente senza che le persone ne comprendano il funzionamento.
La complessità tecnologica rende inevitabile una certa distanza tra utilizzazione e conoscenza tecnica. Nessun individuo può possedere tutte le competenze necessarie a comprendere integralmente ogni strumento contemporaneo. Ma la possibilità di riparare contribuisce a mantenere aperto un rapporto tra uso e conoscenza che altrimenti si chiuderebbe completamente. La diffusione dei laboratori partecipativi e dei Repair Café rappresenta una delle espressioni più interessanti di questa cultura emergente: in tali esperienze, persone con competenze differenti collaborano per tentare di ripristinare oggetti danneggiati. Il valore non consiste esclusivamente nel risultato materiale, ma comprende la trasmissione delle conoscenze, la socializzazione delle competenze tecniche, la costruzione di reti di mutuo aiuto. Non ogni riparazione può essere eseguita in un contesto partecipativo — determinati interventi richiedono professionalità, strumenti e condizioni di sicurezza specifiche — ma queste iniziative contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza della vita materiale degli oggetti e a contrastare quella deresponsabilizzazione tecnica del consumatore che è il rovescio della complessità tecnologica.
La riparazione diventa così anche una pratica educativa, e la sua dimensione formativa non riguarda soltanto i professionisti del settore, ma la cittadinanza nel suo complesso. Una società che perde ogni rapporto con la conoscenza manuale dei propri strumenti diventa più dipendente, più vulnerabile e — in un senso che non è soltanto metaforico — meno libera.
VIII. Il costo ambientale e la valutazione del ciclo di vita
Quando si parla di sostenibilità ambientale, il dibattito pubblico tende a concentrarsi soprattutto sul riciclo. Il recupero dei materiali rappresenta certamente una componente fondamentale delle strategie ambientali contemporanee. Tuttavia il riciclo interviene generalmente quando un prodotto ha concluso la propria vita utile. La riparazione può agire a monte: consente, quando tecnicamente ed economicamente appropriato, di prolungare l'utilizzazione del bene, riducendo la necessità di produrre un nuovo oggetto e di trattare quello precedente come rifiuto.
Il beneficio ambientale è potenzialmente significativo, perché la produzione di beni manifatturieri è responsabile di una quota importante delle emissioni di gas serra, del consumo di risorse naturali e dell'inquinamento. Ma il beneficio non è identico in ogni circostanza e richiede una valutazione caso per caso basata sull'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment). Un prodotto molto inefficiente dal punto di vista energetico — un frigorifero di vent'anni fa, una caldaia obsoleta — potrebbe consumare durante l'utilizzazione quantità di energia tali da rendere preferibile, in determinate condizioni, la sostituzione con un modello più efficiente. Una riparazione particolarmente complessa può richiedere materiali, trasporti e lavorazioni significative che riducono o annullano il beneficio.
La valutazione dovrebbe quindi considerare l'intero ciclo di vita del bene: estrazione delle materie prime, produzione, distribuzione, utilizzo, manutenzione, fine vita. Non è corretto affermare che riparare sia sempre e comunque la scelta ambientalmente migliore; è più rigoroso sostenere che la riparazione amplia le possibilità di utilizzare le risorse in maniera efficiente e può evitare sostituzioni premature quando queste non sono giustificate da miglioramenti significativi di efficienza o funzionalità. Questo approccio evita di trasformare una politica ambientale in una prescrizione morale indiscriminata. Il consumatore deve poter disporre di informazioni e alternative; la responsabilità ambientale non dovrebbe tradursi nell'obbligo di sostenere costi irragionevoli o di utilizzare prodotti inefficienti.
IX. L'effettività del diritto e il ruolo dell'AGCM
Il recepimento italiano della direttiva rappresenta un passaggio giuridico importante. Ma l'esistenza delle nuove disposizioni non garantisce automaticamente che ogni consumatore riesca a esercitare senza difficoltà i diritti riconosciuti. La loro efficacia dipenderà dalla conoscenza delle regole, dal comportamento degli operatori economici e dalla capacità delle istituzioni di controllarne l'applicazione.
Il decreto legislativo n. 176 del 2026 prevede un sistema di sanzioni amministrative per determinate violazioni, con importi ordinari compresi tra 5.000 e 50.000 euro, suscettibili di raddoppio nei casi previsti di particolare gravità o recidiva. Le funzioni di accertamento e intervento sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La previsione delle sanzioni mostra che il legislatore non ha inteso affidare la riforma esclusivamente alla buona volontà delle imprese. Ma il controllo pubblico deve essere accompagnato da una corretta informazione dei consumatori, perché le nuove disposizioni sono articolate e tecniche: la distinzione tra garanzia legale e obbligo di riparazione del fabbricante non è immediatamente intuitiva, le categorie dei beni soggetti agli obblighi specifici dipendono da norme tecniche europee adottate progressivamente, la valutazione della ragionevolezza dei costi può richiedere approfondimenti. La comunicazione pubblica dovrebbe quindi evitare slogan eccessivamente semplificati che creino aspettative infondate: un diritto viene esercitato più efficacemente quando i suoi destinatari ne conoscono anche le condizioni e i limiti.
Vi è infine la questione della piattaforma europea di matching tra consumatori e riparatori, la cui realizzazione è progressiva e non va confusa con l'entrata in vigore della disciplina. La piattaforma potrà ridurre la difficoltà di trovare un riparatore affidabile, ma la sua efficacia dipenderà dalla qualità e dall'aggiornamento delle informazioni. Soprattutto, la dimensione digitale non deve oscurare la dimensione territoriale della riparazione: un consumatore che vive in aree periferiche o rurali potrebbe incontrare difficoltà nel raggiungere un laboratorio, anche quando questo risulti facilmente individuabile online. La distribuzione geografica dei servizi di riparazione è una questione di equità territoriale che richiede politiche pubbliche mirate.
X. Conclusione: una diversa idea di progresso
La nuova disciplina della riparazione introduce una riflessione che supera il settore dei beni di consumo e investe la concezione stessa del progresso economico e tecnologico. Per molti decenni, il progresso è stato associato soprattutto alla capacità di produrre e acquistare oggetti nuovi; l'innovazione è stata rappresentata attraverso la sostituzione del precedente con il successivo. Questa concezione ha accompagnato trasformazioni tecnologiche fondamentali che hanno migliorato la qualità della vita, ma non può costituire l'unico criterio attraverso il quale valutare la qualità dello sviluppo.
Un prodotto capace di durare nel tempo possiede un valore che non coincide esclusivamente con le sue prestazioni iniziali. La possibilità di sostituire un componente, aggiornare un sistema o ripristinare una funzione può contribuire alla qualità complessiva del bene. La durata diventa così una caratteristica dell'innovazione; la riparabilità non rappresenta necessariamente il contrario del progresso tecnologico, ma può esserne una delle condizioni. Un sistema economico maturo dovrebbe essere capace di produrre beni efficienti, ma anche di organizzarne la manutenzione e la conservazione funzionale.
La nuova normativa europea non realizza automaticamente questa trasformazione; introduce però strumenti che possono contribuire a modificarne gli incentivi. Il suo significato culturale risiede nella possibilità di superare una contrapposizione troppo semplice tra nuovo e vecchio, tra innovazione e conservazione. Un oggetto non perde necessariamente valore perché ha richiesto un intervento; una riparazione non costituisce necessariamente il segno di un fallimento. Può rappresentare il risultato di una scelta tecnicamente appropriata ed economicamente razionale, espressione di una responsabilità verso le risorse del pianeta e verso le generazioni future.
La società della sostituzione ha insegnato a considerare il nuovo come una soluzione quasi automatica; la cultura della riparazione invita a formulare una domanda preliminare: ciò che non funziona può tornare a funzionare? Non sempre la risposta sarà positiva; alcuni guasti sono irreparabili, alcuni prodotti sono obsoleti, alcune riparazioni non sono economicamente convenienti. Ma la possibilità di porre seriamente questa domanda, disponendo delle informazioni e dei servizi necessari, costituisce già una forma di libertà: libertà di scegliere consapevolmente, libertà di non essere costretti alla sostituzione, libertà di partecipare attivamente alla vita materiale degli oggetti che ci circondano. Ed è significativo che questa stessa forma di libertà — la libertà che non coincide con l'assenza di limiti ma con la capacità di scegliere i propri limiti — sia quella che il diritto internazionale cerca di costruire, nello stesso momento, per gli oceani. In ambiti apparentemente lontani, il diritto contemporaneo sembra confrontarsi con la medesima domanda: come trasformare la libertà di usare ciò che è comune senza distruggerlo.
L’Osservatore Lametino – Progetto culturale e informativo indipendente – A cura di Francesco Costanzo.
Fotografia in evidenza: RaMa2016 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0. Fonte e licenza dell’immagine. Nessuna modifica intenzionale alla fotografia.

