Il funzionamento della pubblica amministrazione contemporanea è attraversato da una tensione strutturale che non ammette soluzioni definitive, ma soltanto equilibri provvisori e sempre rinegoziabili. Da una parte esiste l'esigenza — legittima, concreta, politicamente pressante — di ridurre tempi, adempimenti e complessità procedurali, nella convinzione che l'eccesso di formalità rappresenti un ostacolo all'efficienza e un costo per la collettività. Dall'altra permane la necessità — non meno legittima, non meno concreta — di garantire imparzialità, trasparenza, concorrenza e corretta utilizzazione delle risorse collettive, nella consapevolezza che la riduzione dei controlli può aprire spazi per l'arbitrio, la cattura e la cattiva gestione.
Queste finalità non sono necessariamente incompatibili, ma possono entrare in tensione quando gli strumenti amministrativi vengono progettati privilegiando un obiettivo senza valutare adeguatamente le conseguenze sugli altri. Il sistema degli affidamenti pubblici — l'acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle amministrazioni — rappresenta, a questo proposito, un osservatorio privilegiato per analizzare questa tensione, perché è il punto nel quale la logica della rapidità decisionale e la logica della garanzia procedurale si incontrano, si scontrano e devono essere mediate.
La Relazione annuale 2026 dell'Autorità nazionale anticorruzione, riferita all'attività svolta nel 2025, ha richiamato l'attenzione su un dato di notevole rilevanza: gli affidamenti diretti hanno interessato il 95 per cento delle acquisizioni complessive di servizi e forniture considerate nell'analisi. È fondamentale precisare — come l'Autorità stessa sottolinea — che questo dato riguarda la numerosità delle procedure e non deve essere confuso con una corrispondente percentuale del valore economico complessivamente affidato. La distinzione è analiticamente decisiva: il numero degli affidamenti non descrive automaticamente la distribuzione della spesa, né consente da solo di formulare un giudizio sulla regolarità delle singole procedure. Un affidamento diretto di importo modesto risponde a una logica amministrativa diversa da quella di un affidamento diretto di importo rilevante, e la valutazione di legittimità ed efficienza deve tenere conto di questa differenza.
L'affidamento diretto costituisce uno strumento previsto dall'ordinamento entro determinate condizioni — soglie di importo e presupposti previsti dalla normativa vigente — e la sua utilizzazione non implica, di per sé, un comportamento illegittimo. Il problema interpretativo riguarda piuttosto gli effetti sistemici di un modello nel quale una quota molto elevata delle acquisizioni avviene senza una competizione formalizzata fra più operatori. Le ragioni della semplificazione sono comprensibili e radicate: le procedure competitive possono richiedere tempi e competenze amministrative significativi, soprattutto per acquisizioni di importo limitato; un'amministrazione che deve acquistare rapidamente beni o servizi necessari al proprio funzionamento può incontrare difficoltà quando gli adempimenti risultano sproporzionati rispetto alla dimensione economica dell'operazione. La semplificazione risponde precisamente all'esigenza di evitare che il costo amministrativo della procedura diventi eccessivo rispetto al valore dell'acquisto — un principio di proporzionalità che ha una sua razionalità economica evidente.
Tuttavia, la rapidità non coincide automaticamente con l'efficienza. Una procedura può essere conclusa in tempi brevi e produrre un risultato economicamente insoddisfacente — un prezzo non congruo, una qualità inadeguata, una prestazione discontinua. Allo stesso modo, una gara competitiva può essere formalmente corretta ma caratterizzata da tempi incompatibili con le esigenze del servizio. La valutazione dovrebbe quindi considerare una pluralità di indicatori: tempi di acquisizione, qualità delle prestazioni, congruità economica, continuità dei servizi, accessibilità del mercato, risultati effettivamente ottenuti.
Particolare attenzione merita la distribuzione delle opportunità fra gli operatori economici. La concorrenza non rappresenta soltanto uno strumento per ottenere prezzi più favorevoli: può favorire l'ingresso di nuove imprese, l'innovazione, la diffusione delle opportunità economiche e la riduzione delle barriere all'accesso. Quando le relazioni fra amministrazioni e fornitori diventano eccessivamente stabili — quando un numero ristretto di operatori riceve ripetutamente affidamenti diretti da una medesima amministrazione — possono emergere barriere informali all'accesso, anche in assenza di comportamenti illegittimi. Il problema non consiste nel presumere irregolarità, ma nel costruire condizioni istituzionali capaci di prevenirle: la motivazione delle scelte, la tracciabilità delle procedure, la disponibilità di informazioni accessibili, la rotazione degli operatori.
La digitalizzazione degli appalti può contribuire a migliorare queste condizioni, purché non venga considerata una soluzione autosufficiente. Un sistema informatico può rendere più agevole la raccolta dei dati, la pubblicazione delle informazioni, la tracciabilità delle procedure; ma la qualità delle decisioni dipende ancora dalle competenze professionali, dalla correttezza delle valutazioni e dalla capacità di utilizzare le informazioni disponibili. La tecnologia non sostituisce la cultura amministrativa: può amplificarla se esiste, può renderla più visibile se è carente, ma non può crearla dal nulla.
La questione riguarda anche la struttura organizzativa delle amministrazioni. Gli enti di dimensioni ridotte possono incontrare difficoltà nel disporre stabilmente di competenze specialistiche sufficienti per affrontare procedure complesse — competenze in materia di programmazione, di progettazione, di valutazione economica, di gestione contrattuale. In questi casi, forme di collaborazione amministrativa — centrali di committenza, unioni di comuni, convenzioni quadro — e la qualificazione delle stazioni appaltanti possono rappresentare strumenti importanti. La sfida consiste nel costruire un equilibrio fra autonomia decisionale e capacità tecnica: un sistema che concentri eccessivamente il potere decisionale in sedi distanti dal territorio può perdere conoscenza dei bisogni locali; un sistema che lo disperda in sedi prive di competenze adeguate può perdere qualità e coerenza.
Un sistema di acquisti pubblici maturo dovrebbe essere sufficientemente semplice da permettere alle amministrazioni di operare e sufficientemente trasparente da consentire alla collettività di comprenderne le scelte. Il criterio decisivo non dovrebbe essere soltanto la velocità della procedura, né il numero degli adempimenti formalmente rispettati. Dovrebbe essere la capacità di trasformare risorse pubbliche in prestazioni effettivamente utili, economicamente sostenibili e ottenute attraverso processi istituzionalmente affidabili. L'efficienza amministrativa, in questa prospettiva, non costituisce l'alternativa alla trasparenza: ne rappresenta uno degli obiettivi, da perseguire senza rinunciare alle condizioni che rendono legittimo l'esercizio del potere pubblico.
Fonti e riferimenti
L’Osservatore Lametino – Progetto culturale e informativo indipendente – A cura di Francesco Costanzo.
Fotografia in evidenza: Palazzo delle Finanze a Roma, sede delle funzioni economico-finanziarie dello Stato. Autore: Ricardalovesmonuments. Fonte: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palazzo_delle_Finanze_(Rome).jpg). Licenza: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Immagine originale non ritagliata; nessuna modifica.

