L’inchiesta avviata dal Dipartimento di Giustizia statunitense contro cinque grandi emittenti televisive apre una questione istituzionale complessa. La tutela della concorrenza e la libertà di stampa sono entrambe esigenze riconosciute dall’ordinamento, ma il loro rapporto richiede una valutazione particolarmente rigorosa.

La decisione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di avviare un’indagine antitrust nei confronti di cinque importanti reti televisive rappresenta un episodio significativo del confronto fra amministrazione presidenziale e sistema dell’informazione, e pone una questione che riguarda non soltanto il diritto americano ma il funzionamento delle democrazie contemporanee. L’inchiesta riguarda ABC, CBS, CNN, NBC e Fox News, accusate in via preliminare di avere potenzialmente violato la normativa sulla concorrenza attraverso una decisione coordinata relativa alla copertura televisiva delle attività della Casa Bianca.
La vicenda nasce dalla sospensione temporanea del servizio condiviso di riprese televisive, decisa dalle emittenti dopo che l’amministrazione Trump aveva revocato le credenziali di accesso ad alcuni giornalisti appartenenti a CNN, Politico e MS NOW. Le organizzazioni escluse avevano contestato il provvedimento davanti alla giustizia federale, ottenendo un intervento giudiziario favorevole alla temporanea reintegrazione delle credenziali. Il 10 ottobre il Dipartimento di Giustizia ha confermato l’apertura di un’indagine volta a verificare se la sospensione coordinata del servizio televisivo possa configurare una violazione dello Sherman Antitrust Act, la principale norma federale americana in materia di concorrenza.
La questione presenta una complessità che non può essere risolta attraverso una contrapposizione immediata fra governo e giornalisti, né attraverso una valutazione che ignori una delle due dimensioni in gioco. La normativa antitrust americana mira a impedire comportamenti anticoncorrenziali da parte delle imprese. In linea generale, accordi fra operatori economici concorrenti possono essere sottoposti a valutazione quando producono restrizioni illegittime della concorrenza. Il principio possiede una propria autonomia giuridica e la sua applicazione non può essere esclusa automaticamente in ragione della natura editoriale delle imprese coinvolte. Le imprese giornalistiche sono imprese e, come tali, sono soggette alla disciplina della concorrenza.
Ma la vicenda presenta caratteristiche particolari che rendono la questione più complessa di una ordinaria indagine antitrust. Le reti televisive interessate partecipano a un sistema condiviso di copertura delle attività presidenziali, organizzato attraverso turnazioni e distribuzione delle immagini. Questo modello permette di garantire la documentazione di eventi istituzionali senza richiedere la presenza simultanea di tutte le emittenti in ogni circostanza, riducendo i costi e semplificando l’organizzazione logistica della copertura. La cooperazione fra operatori concorrenti può quindi svolgere una funzione organizzativa legittima e la sua interruzione può essere motivata da ragioni che non sono necessariamente anticoncorrenziali.
La questione giuridica consiste nel comprendere se la sospensione coordinata del servizio abbia prodotto una restrizione della concorrenza vietata dalla legge oppure rappresenti una forma di risposta collettiva a una decisione ritenuta lesiva dell’accesso all’informazione. La distinzione richiede un esame dei fatti e delle norme applicabili e non può essere anticipata attraverso una valutazione politica. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che i boicottaggi collettivi fra concorrenti commerciali possono violare la normativa antitrust e che l’indagine mira precisamente ad accertare l’eventuale esistenza di tale violazione. Le organizzazioni impegnate nella difesa della libertà di stampa hanno invece espresso preoccupazione per la possibilità che lo strumento antitrust venga utilizzato in un contesto capace di esercitare pressione sulle decisioni editoriali. Il Committee to Protect Journalists ha criticato l’iniziativa, richiamando il rischio che un’indagine governativa possa produrre effetti intimidatori nei confronti delle organizzazioni giornalistiche.
La valutazione istituzionale deve considerare entrambe le dimensioni senza sacrificare l’una all’altra. L’applicazione delle norme sulla concorrenza costituisce una funzione legittima dello Stato e non può essere messa in discussione in linea di principio. Ma tale funzione deve essere esercitata attraverso criteri giuridici verificabili, senza trasformarsi in uno strumento di pressione politica. Il problema riguarda quindi non soltanto l’esistenza formale di un potere, ma le condizioni del suo esercizio e la possibilità di riconoscere che le decisioni investigative siano fondate su elementi giuridici e non su convenienze contingenti.
La libertà di stampa svolge una funzione particolare negli ordinamenti democratici. Non tutela esclusivamente l’interesse economico delle imprese editoriali: contribuisce alla possibilità dei cittadini di conoscere l’attività delle istituzioni e di formarsi un’opinione informata sulle questioni pubbliche. L’accesso dei giornalisti alle informazioni pubbliche rappresenta una componente importante di tale funzione e la sua limitazione può avere conseguenze che trascendono l’interesse delle singole imprese. Questo non significa che ogni modalità organizzativa della copertura giornalistica sia sottratta a qualsiasi disciplina: significa che le limitazioni devono essere valutate tenendo conto della rilevanza costituzionale dell’informazione e della funzione democratica che essa svolge.
La vicenda richiama inoltre il problema della separazione fra autorità politica e amministrazione della giustizia. Negli ordinamenti democratici, gli organi incaricati di applicare la legge devono poter operare secondo criteri di imparzialità. La fiducia pubblica dipende dalla possibilità di riconoscere che le decisioni investigative siano fondate su elementi giuridici e non su convenienze contingenti. Quando un’indagine riguarda soggetti impegnati in un confronto pubblico con il governo, questa esigenza diventa particolarmente importante, perché la percezione di una strumentalizzazione politica può erodere la legittimità dell’indagine indipendentemente dal suo esito.
La questione assume infine una dimensione internazionale. Il rapporto fra governi e mezzi di comunicazione costituisce uno degli indicatori attraverso i quali viene valutata la qualità delle istituzioni democratiche. La presenza di un sistema informativo pluralistico non elimina i conflitti fra potere politico e giornalismo, ma richiede che tali conflitti siano regolati attraverso garanzie riconoscibili e procedure che assicurino l’imparzialità. La vicenda americana dimostra quanto sia delicato l’equilibrio fra differenti interessi costituzionalmente rilevanti e quanto sia necessario che tale equilibrio venga mantenuto attraverso una vigilanza costante da parte di tutte le componenti della società democratica.
Fonti di riferimento
Associated Press, 11 ottobre 2026; Financial Times, 11 ottobre 2026
L’Osservatore Lametino – Progetto culturale e informativo indipendente – A cura di Francesco Costanzo.
Crediti fotografici: CabbageFuel. Fonte: Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 4.0. Fotografia utilizzata senza modifiche.

