BBNJ, la crisi della sovranità e la domanda sulla possibilità della norma nell'età dei beni comuni globali
I. L'oceano come specchio del diritto
Vi è un'assonanza profonda, quasi vertiginosa, tra la condizione dell'alto mare e la condizione del diritto internazionale contemporaneo. Entrambi si configurano come spazi nei quali l'assenza di un'autorità sovrana esclusiva non coincide con l'assenza di ordine, e nei quali la domanda sulla possibilità stessa della norma — sulla sua capacità di produrre effetti reali in un contesto privo di apparato coattivo centralizzato — si pone con una radicalità che nessuna teoria giuridica può aggirare. L'oceano, in questa prospettiva, non è soltanto un oggetto di regolazione: è un dispositivo epistemologico. Esso rende visibile, con una chiarezza che nessun altro ambito del diritto internazionale può offrire, la distanza tra la pretesa di validità di una norma e la sua effettiva capacità di incidere sui comportamenti.
È forse per questa ragione che l'entrata in vigore, il 17 gennaio 2026, del trattato delle Nazioni Unite sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle aree situate al di là delle giurisdizioni nazionali — noto attraverso l'acronimo BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction — merita di essere letta non soltanto come un evento tecnico-normativo, bensì come un momento sintomatico di una più ampia trasformazione epistemologica del diritto internazionale. Il trattato non si limita a disciplinare una materia: mette in scena, con una evidenza che altrove resta opaca, il problema fondamentale della governance in assenza di sovranità.
La sua importanza, dunque, non deriva esclusivamente dalle norme che introduce o dalle procedure che disciplina. Il suo significato più profondo riguarda la trasformazione del modo in cui gli Stati e la comunità internazionale interpretano il rapporto tra sovranità, ambiente e responsabilità collettiva. Esso interroga la capacità del diritto internazionale di evolversi da sistema di coordinamento tra sovranità — nel quale le norme sono il prodotto di un accordo tra eguali che conservano intatto il proprio potere di veto — a strumento di custodia di ciò che nessuna sovranità può rivendicare come proprio, ma che tutte le sovranità hanno interesse a preservare.
II. La genealogia concettuale della libertà dei mari
La portata di questo momento si comprende appieno soltanto se lo si colloca all'interno della lunga storia concettuale che ha accompagnato la costruzione dell'idea di mare. Vi è, nella tradizione giuridica europea, una stratificazione di concetti che si sono succeduti, sovrapposti e talvolta contraddetti nel corso di quattro secoli, e che hanno prodotto l'architettura normativa nella quale il trattato BBNJ si inserisce.
Quando Ugo Grozio pubblicò il Mare Liberum nel 1609, la sua argomentazione si inseriva in un contesto di conflitto commerciale e politico — la competizione tra le Province Unite e il Portogallo per il controllo delle rotte verso le Indie orientali — ma possedeva una portata teorica che trascendeva la contingenza. La tesi groziana si fondava su una premessa materiale che le società del tempo davano per scontata: l'oceano era inestinguibile. La sua vastità rendeva impensabile che l'attività umana potesse alterarne gli equilibri. La libertà dei mari non era dunque, in origine, un principio normativo nel senso forte del termine; era piuttosto la traduzione giuridica di una condizione ecologica. Il mare era libero perché nessuno poteva possederlo, e nessuno poteva possederlo perché nessuno poteva esaurirlo.
Questa impostazione — che potremmo definire come una giurisprudenza della natura — attribuiva al diritto il compito di riconoscere una condizione preesistente, non di crearla. Il mare era libero per natura, e il diritto si limitava a prendere atto di questa libertà. La contrapposizione con la Mare Clausum di John Selden, pubblicata nel 1635, non riguardava soltanto la questione della proprietà delle acque, ma una divergenza più profonda sulla natura stessa del rapporto tra diritto e realtà materiale: se il diritto debba riconoscere un ordine naturale o se possa modificarlo attraverso la decisione.
La tradizione successiva — da Pufendorf a Vattel, fino alla codificazione ottocentesca — consolidò il principio della libertà dei mari come norma consuetudinaria del diritto internazionale. La Dichiarazione di Parigi del 1856, la Conferenza dell'Aia del 1930 e infine la Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 cristallizzarono progressivamente il principio in disposizioni positive. In ciascuna di queste fasi, la premessa materiale rimaneva implicita: il mare era libero perché la sua capacità di assorbire l'attività umana appariva illimitata.
Questa premessa è oggi definitivamente caduta. L'Antropocene ha prodotto una situazione nella quale l'oceano è simultaneamente più accessibile e più vulnerabile di quanto Grozio potesse immaginare. Le flotte industriali possono raggiungere ogni regione degli abissi; la ricerca biotecnologica può estrarre valore genetico da organismi che vivono a migliaia di metri di profondità; il traffico marittimo attraversa ogni meridiano; l'inquinamento da plastiche, microplastiche, idrocarburi e sostanze chimiche di sintesi si è diffuso in ogni fascia di profondità; l'acidificazione delle acque, conseguenza dell'assorbimento di anidride carbonica atmosferica, sta modificando la chimica degli oceani a una velocità senza precedenti nella storia geologica recente.
La libertà dei mari, in un mondo finito, non può più essere semplicemente la libertà di fare ciò che si vuole. Deve diventare, in qualche misura, la libertà di decidere insieme i limiti entro i quali l'uso resta compatibile con la conservazione. Questa trasformazione — dalla libertà come condizione naturale alla libertà come costruzione normativa — costituisce il nucleo concettuale del trattato BBNJ.
III. La stratificazione normativa e il punto cieco dell'UNCLOS
La genesi del trattato BBNJ, che attraversa oltre quindici anni di negoziati e si conclude con l'adozione del 19 giugno 2023, non rappresenta una rottura con il sistema giuridico preesistente, quanto piuttosto il compimento di un processo di stratificazione normativa che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 aveva inaugurato.
L'UNCLOS — spesso definito come la "costituzione degli oceani" — ha costruito un'architettura di zone, competenze e diritti che organizzava lo spazio marittimo secondo una logica di progressiva appropriazione: dal mare territoriale (12 miglia nautiche) alla zona contigua, dalla zona economica esclusiva (200 miglia) alla piattaforma continentale estesa, fino all'area dei fondali marini internazionali, dichiarata "patrimonio comune dell'umanità". Questa geometria giuridica, per quanto sofisticata, presentava però un punto cieco strutturale: le aree marine oltre le giurisdizioni nazionali — che coprono circa il 64% della superficie oceanica e il 95% del volume d'acqua degli oceani — rimanevano regolate dai principi generali della libertà dell'alto mare, privi di strumenti operativi specifici per la conservazione della biodiversità.
La Convenzione del 1982 conteneva disposizioni sulla protezione dell'ambiente marino e sulla conservazione delle risorse biologiche, ma queste disposizioni erano formulate in termini generali e non prevedevano meccanismi vincolanti per la creazione di aree protette in acque internazionali. Le organizzazioni esistenti — l'Organizzazione Marittima Internazionale per la navigazione, le Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca per gli stock ittici, l'Autorità Internazionale dei Fondali Marini per le risorse minerali — operavano secondo mandati settoriali che non consentivano un approccio integrato alla conservazione degli ecosistemi.
La crescita della pressione antropica sugli oceani ha reso progressivamente evidente questa insufficienza. Il dibattito sulla necessità di un nuovo strumento giuridico è iniziato formalmente nel 2004, con l'istituzione di un Ad Hoc Open-ended Informal Working Group da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I negoziati formali si sono svolti in quattro sessioni tra il 2018 e il 2023. L'adozione del trattato, nel giugno 2023, ha richiesto il raggiungimento di un consenso che ha dovuto bilanciare interessi profondamente divergenti: quelli delle potenze marittime, che difendono le libertà tradizionali; quelli dei Paesi in via di sviluppo, che rivendicano una partecipazione equa ai benefici; quelli degli Stati costieri, che temono limitazioni alle proprie attività; e quelli della comunità scientifica, che chiede strumenti operativi per la conservazione.
L'entrata in vigore, il 17 gennaio 2026, dopo il raggiungimento della soglia di sessanta ratifiche, segna il passaggio dalla fase negoziale alla fase attuativa. Ma questa transizione — dall'accordo alla sua realizzazione — è il punto nel quale il diritto internazionale rivela la propria vulnerabilità strutturale: la distanza tra la formulazione di un principio e la sua traduzione nella realtà ecologica.
IV. L'architettura del trattato: quattro dimensioni, una logica sistemica
Il trattato BBNJ si articola attorno a quattro dimensioni che, lette singolarmente, rispondono a logiche diverse, ma che nella loro combinazione rivelano una concezione della conservazione che supera la logica del divieto per abbracciare una logica di sistema.
Le risorse genetiche marine e la questione della giustizia epistemica
La prima dimensione riguarda le risorse genetiche marine e la condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo. Questo è, dal punto di vista concettuale, l'aspetto più innovativo e politicamente più controverso del trattato.
Gli organismi che popolano le profondità oceaniche hanno sviluppato, attraverso milioni di anni di evoluzione in condizioni estreme — pressioni elevatissime, assenza di luce, temperature estreme, concentrazioni chimiche particolari — adattamenti biochimici di straordinaria sofisticazione. Enzimi termostabili, proteine fluorescenti, meccanismi di riparazione del DNA, composti bioattivi con potenziali applicazioni farmaceutiche, industriali e biotecnologiche: il valore economico potenziale di questa biodiversità è enorme e in larga parte inesplorato.
Fino all'adozione del BBNJ, queste risorse erano soggette al regime della libertà dell'alto mare: chiunque poteva raccoglierle, studiarle e sfruttarle commercialmente senza obblighi di condivisione. Questo sistema ha prodotto una marcata asimmetria strutturale. I Paesi dotati di capacità tecnologiche avanzate — navi di ricerca oceanografica, laboratori di genomica, capacità di sequenziamento, brevetti — hanno accumulato conoscenze e diritti di proprietà intellettuale, mentre la maggior parte della comunità internazionale è rimasta esclusa dai benefici, non per un divieto formale, ma per l'insufficienza dei mezzi necessari a esercitare un diritto che sulla carta era eguale per tutti.
Il trattato introduce il principio della ripartizione giusta ed equa dei benefici, in dialogo con l’esperienza del Protocollo di Nagoya del 2010 — che regola l'accesso alle risorse genetiche negli spazi sotto giurisdizione nazionale — ma adattato alle specificità delle aree oltre le giurisdizioni nazionali. I benefici possono essere monetari (royalties derivanti dalla commercializzazione di prodotti basati su risorse genetiche marine) o non monetari (accesso ai dati, trasferimento tecnologico, formazione scientifica, partecipazione alle campagne di ricerca).
La sfida operativa è di una complessità notevole, e riguarda in particolare la questione dei dati di sequenza digitale (Digital Sequence Information, DSI). La conoscenza biologica può oggi essere trasferita attraverso informazioni digitali, senza che ogni utilizzatore debba necessariamente disporre di un campione fisico dell'organismo originario. Un ricercatore in un laboratorio di Boston o di Shanghai può analizzare il genoma di un organismo raccolto nelle acque internazionali senza mai aver visto quell’organismo, senza che un campione fisico abbia attraversato alcun confine. Questo sviluppo rende estremamente complesso il nesso tra accesso alla risorsa e produzione di valore: come si può condividere un beneficio quando la risorsa stessa è stata convertita in informazione digitale che circola liberamente?
Il trattato cerca di affrontare questa questione attraverso meccanismi di tracciabilità e di condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle informazioni genetiche. Ma la sua capacità di farlo in modo effettivo dipenderà dalle decisioni che la prima Conferenza delle Parti dovrà affrontare nella sua prima riunione, prevista dall’11 al 22 gennaio 2027, e che toccheranno uno dei nodi più delicati dell'intera governance internazionale della conoscenza: il rapporto tra libertà della ricerca scientifica, diritti di proprietà intellettuale e giustizia distributiva.
Gli strumenti di gestione basata sulle aree
La seconda dimensione concerne gli strumenti di gestione basata sulle aree, comprese le aree marine protette in acque internazionali. Questo è l'aspetto più visibile del trattato, quello che produce effetti immediatamente percepibili sulla mappa degli oceani.
L'obiettivo globale di proteggere almeno il 30% degli oceani entro il 2030 — il cosiddetto "30×30" adottato al COP15 della Convenzione sulla Diversità Biologica di Montréal nel dicembre 2022 — non può essere raggiunto senza includere le aree oltre le giurisdizioni nazionali. Attualmente, meno dell'8% degli oceani è effettivamente protetto, e la quasi totalità di queste aree si trova in acque sotto giurisdizione nazionale. Il trattato BBNJ fornisce, per la prima volta, uno strumento giuridico vincolante per la creazione di aree protette in acque internazionali.
Tuttavia, la mera delimitazione cartografica non equivale alla protezione effettiva. Un'area marina protetta deve essere accompagnata da misure di gestione specifiche: limitazioni o divieti di determinate attività, regolamentazione del traffico marittimo, controlli sull'inquinamento, programmi di monitoraggio scientifico. La sfida consiste nel coordinare queste misure con le competenze delle organizzazioni settoriali esistenti. Una zona protetta che vieti la pesca ma non possa regolamentare il traffico navale, o che limiti l'inquinamento ma non possa intervenire sulle attività minerarie, rischia di essere una protezione parziale che non affronta le pressioni cumulative sugli ecosistemi.
Il trattato BBNJ non sostituisce queste istituzioni ma cerca di introdurre una dimensione ecosistemica che trascenda i loro mandati settoriali. Questo approccio olistico richiede un cambiamento culturale profondo nelle organizzazioni internazionali, abituate a operare in compartimenti stagni, ciascuna con il proprio mandato, le proprie procedure, la propria base di legittimità e i propri interessi istituzionali. Il coordinamento, in questo contesto, non è una questione tecnica: è una questione di potere.
Le valutazioni di impatto ambientale
La terza dimensione introduce un quadro comune per le valutazioni di impatto ambientale delle attività che si svolgono nelle aree oltre le giurisdizioni nazionali. Quando un'attività pianificata — che si tratti di ricerca scientifica, estrazione di risorse, installazione di infrastrutture, attività militari — potrebbe causare impatti sostanziali sull'ambiente marino, deve essere sottoposta a una procedura di valutazione che includa screening preliminare, valutazione specifica, consultazione, processo decisionale trasparente e monitoraggio ex post.
Questa disciplina introduce un principio di precauzione operativa: in caso di incertezza scientifica riguardo ai potenziali impatti, le autorità competenti devono adottare misure conservative. La difficoltà risiede nel definire la soglia di "incertezza" che giustifica l'applicazione del principio di precauzione e nel bilanciare questa esigenza con la libertà di ricerca scientifica e di attività economica.
Gli ecosistemi delle profondità abissali rimangono largamente inesplorati. Si stima che una quota ancora consistente dei fondali oceanici non sia stata mappata con dettaglio adeguato. Ogni attività di campionamento o sperimentazione comporta rischi che non possiamo quantificare con precisione. La valutazione di impatto ambientale, in questo contesto, non è un esercizio di calcolo ma una procedura decisionale in condizioni di incertezza strutturale. Il suo valore non risiede nella capacità di eliminare l'incertezza — cosa impossibile — ma nella capacità di rendere le decisioni trasparenti, documentate e correggibili alla luce di nuove conoscenze.
Il rafforzamento delle capacità e il trasferimento tecnologico
La quarta dimensione affronta la questione della disuguaglianza strutturale tra Stati. La protezione efficace degli oceani richiede capacità scientifiche, tecnologiche e istituzionali che molti Paesi in via di sviluppo non possiedono. Senza un impegno sistematico di capacity building, il trattato rischierebbe di creare un sistema a due velocità: da un lato i Paesi avanzati che partecipano attivamente alla governance oceanica, dall'altro i Paesi esclusi non per un divieto formale, ma per l'assenza delle precondizioni materiali della partecipazione.
Il trattato prevede meccanismi di finanziamento, programmi di formazione, trasferimento di tecnologie marine ambientalmente sostenibili e cooperazione scientifica. La Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO) è chiamata a svolgere un ruolo cruciale nel coordinare questi sforzi, promuovendo sistemi di osservazione oceanica, banche dati accessibili e reti di ricerca collaborative.
La dimensione scientifica del trattato assume quindi un significato che va oltre la tutela ambientale. Essa contribuisce alla costruzione di un modello di governance fondato sulla cooperazione cognitiva — una forma di cooperazione nella quale la condivisione della conoscenza non è soltanto un mezzo per raggiungere un fine ambientale, ma costituisce essa stessa una forma di democrazia internazionale. Uno Stato che non dispone di informazioni sufficienti sulle caratteristiche degli ecosistemi marini incontra maggiori difficoltà nel valutare le conseguenze delle misure proposte, nel formulare controproposte, nel contestare interpretazioni. La conoscenza, in questo senso, è una forma di potere, e la sua distribuzione diseguale produce asimmetrie di potere che nessun principio di sovranità formale può correggere.
V. La crisi della sovranità e la questione della giustizia intergenerazionale
Uno degli aspetti più interessanti del trattato riguarda la sua capacità di mettere in luce una tensione che attraversa l'intero sistema internazionale contemporaneo: la tensione tra il modello della sovranità territoriale e la natura transfrontaliera delle sfide ecologiche.
Il modello politico moderno si è sviluppato attorno al principio della sovranità territoriale. Gli Stati esercitano il proprio potere entro confini definiti e assumono decisioni riguardanti risorse, popolazioni e attività collocate all'interno del territorio sottoposto alla loro giurisdizione. Questa struttura — eredità della pace di Westfalia del 1648 e della sua progressiva elaborazione concettuale — ha costituito per secoli il fondamento dell'ordine internazionale.
Numerose questioni del XXI secolo, tuttavia, non coincidono con i confini politici tradizionali. Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, le pandemie, le migrazioni, i flussi finanziari e le reti digitali operano secondo logiche che oltrepassano la dimensione statale. Gli oceani rappresentano forse il caso più evidente di questo fenomeno: le correnti marine non riconoscono frontiere, gli organismi viventi migrano attraverso regioni soggette a differenti regimi giuridici, le conseguenze di attività svolte in una parte dell'oceano possono manifestarsi a migliaia di chilometri di distanza.
Il trattato BBNJ nasce dall'esigenza di ridurre questa distanza tra geografia ecologica e geografia politica. Esso non elimina la sovranità degli Stati né crea un'autorità mondiale degli oceani. Sarebbe probabilmente irrealistico immaginare una simile evoluzione nel quadro attuale delle relazioni internazionali. Il suo obiettivo consiste piuttosto nel costruire meccanismi di cooperazione attraverso i quali gli interessi nazionali possano essere progressivamente ricondotti entro una prospettiva collettiva.
Vi è infine una questione che attraversa l'intero trattato come un filo conduttore sotterraneo, e che riguarda il rapporto tra diritto e tempo. Gli ecosistemi oceanici operano su scale temporali che non coincidono con i cicli elettorali, con le sessioni negoziali, con i mandati istituzionali. Le correnti profonde completano un ciclo che può richiedere secoli. Le popolazioni di organismi longevi — coralli, squali della profondità, alcuni mammiferi marini — rispondono alle pressioni antropiche con ritardi che possono estendersi per generazioni. Una specie che si estingue non ritorna. Un habitat distrutto non si rigenera secondo tempi umani.
Questa asincronia tra tempi ecologici e tempi istituzionali impone una riflessione sulla giustizia intergenerazionale che il diritto internazionale, costruito attorno alla rappresentanza di interessi attuali e determinati, fatica ad articolare. Come può una norma adottata oggi proteggere interessi che si manifesteranno tra cinquant'anni? Come può un negoziato tra Stati — ciascuno dei quali risponde a un elettorato con un orizzonte temporale di pochi anni — incorporare la prospettiva di generazioni che non hanno voce al tavolo delle decisioni?
Il trattato introduce il principio di precauzione e il meccanismo della valutazione di impatto ambientale, che in linea di principio dovrebbero consentire di incorporare l'incertezza nelle decisioni presenti. Ma la precauzione, in un contesto di conoscenza incompleta, è una scelta politica prima che tecnica. Decidere di non autorizzare un'attività perché non si conoscono sufficientemente i suoi effetti a lungo termine significa privilegiare la conservazione rispetto allo sfruttamento immediato. È una scelta che il diritto può facilitare, ma non può compiere al posto della politica.
VI. Il Mediterraneo come laboratorio e come limite
Per un Paese come l'Italia, la questione dell'alto mare può apparire geograficamente lontana. Il Mediterraneo è caratterizzato da una distribuzione delle giurisdizioni marittime e da condizioni ecologiche differenti rispetto ai grandi oceani. Non sarebbe corretto applicare indistintamente a ogni tratto di mare le disposizioni relative alle aree oltre le giurisdizioni nazionali.
Tuttavia, la lezione istituzionale del trattato possiede una rilevanza più ampia. Il Mediterraneo costituisce un sistema ecologico semi-chiuso nel quale le attività svolte da uno Stato possono produrre conseguenze per altri. L'inquinamento, la pesca, il traffico marittimo e le trasformazioni climatiche richiedono cooperazione. La responsabilità ambientale non può essere confinata entro le sole competenze territoriali.
L'esperienza del Mediterraneo nella gestione di beni comuni regionali — attraverso la Convenzione di Barcellona del 1976 e i suoi protocolli, le iniziative di cooperazione scientifica, le reti di aree marine protette — può offrire lezioni preziose per l'attuazione del trattato BBNJ a livello globale. Allo stesso modo, i principi di cooperazione, precauzione e partecipazione che emergono dal nuovo trattato possono rafforzare la governance del Mediterraneo, promuovendo un approccio più integrato alla conservazione della biodiversità marina.
Questa considerazione vale anche per le regioni costiere italiane. La protezione del mare non dipende esclusivamente dalle amministrazioni che esercitano competenze sulle aree più vicine alla costa. Richiede una relazione tra politiche locali, nazionali, europee e internazionali. Il nuovo trattato rende visibile questa necessità su scala planetaria, ma il principio che lo anima — la responsabilità collettiva per beni che superano la competenza di un singolo attore — vale anche per il tratto di mare che bagna le coste calabresi.
VII. Conclusione: la libertà come custodia
L'entrata in vigore del trattato BBNJ rappresenta un risultato diplomatico significativo. Ma il suo valore storico dipenderà soprattutto dalla concreta attuazione. La prima Conferenza delle Parti dovrà contribuire alla costruzione di un sistema istituzionale capace di trasformare i principi dell'accordo in decisioni operative. Sarà necessario definire procedure, strumenti finanziari, meccanismi di cooperazione e modalità di funzionamento degli organismi previsti.
La difficoltà non deve essere sottovalutata. Gli Stati possiedono interessi economici differenti. Le capacità scientifiche sono diseguali. Le attività marittime coinvolgono imprese, comunità e istituzioni con responsabilità diverse. La protezione della biodiversità dovrà confrontarsi con queste condizioni reali.
Il significato più profondo del trattato non consiste nell'aver abolito i conflitti di interesse. Consiste nell'aver riconosciuto che la libertà di utilizzare uno spazio comune non può essere separata dalla responsabilità di conservarne le condizioni di esistenza. La storia del diritto internazionale è attraversata dalla tensione tra sovranità degli Stati e necessità della cooperazione. L'alto mare rende questa tensione particolarmente evidente.
Nessuno Stato può considerarsi proprietario dell'intero oceano. Nessuno può proteggerlo da solo. E nessuno dovrebbe poter utilizzare la mancanza di un'autorità territoriale esclusiva come giustificazione per sottrarsi a ogni responsabilità. Il mare aperto continua a essere uno spazio di libertà. Il compito della nuova stagione del diritto internazionale consiste nel dimostrare che la libertà può diventare compatibile con la custodia di ciò che appartiene alla vita del pianeta.
Questa trasformazione culturale non è meno importante delle riforme giuridiche. Il diritto può creare quadri normativi, ma solo una nuova etica oceanica — fondata sul rispetto, sulla prudenza e sulla solidarietà intergenerazionale — può garantire che questi quadri vengano effettivamente rispettati. Il mare che non appartiene a nessuno deve diventare il mare di cui tutti ci prendiamo cura. E in questo passaggio — dalla proprietà alla custodia, dalla libertà come assenza di limiti alla libertà come capacità di scegliere i propri limiti — si gioca non soltanto il futuro degli oceani, ma la possibilità stessa di un diritto internazionale che non sia mera registrazione dei rapporti di forza, ma strumento di civilizzazione.
L’Osservatore Lametino – Progetto culturale e informativo indipendente – A cura di Francesco Costanzo.
Fotografia in evidenza: Nelsnelson / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0. Fonte e licenza dell’immagine. Nessuna modifica intenzionale alla fotografia.

